IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  pro-tempore  in data 29 novembre 2002 e' stato prorogato lo
stato  di emergenza nella citta' di Milano, in relazione agli ingenti
danni  causati  alla  sede  della  regione  Lombardia dall'evento del
18 aprile 2002;
  Vista la richiesta di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza
fatta  pervenire,  con  nota n. A1.2003.0058365 del 25 novembre 2003,
dal  presidente  della regione Lombardia, al fine di completare tutte
le attivita' che sono necessarie per concludere gli interventi;
  Considerato  che  il  complesso delle attivita' poste in essere dal
commissario  delegato  per  la  completa  ripresa della funzionalita'
della  sede  della regione Lombardia necessita di ulteriori tempi per
l'attuazione;
  Ritenuto  quindi  necessario,  per  il superamento della situazione
emergenziale, attuare tutti gli interventi straordinari, ricorrendo i
presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225, e per quanto evidenziato in premessa, e'
prorogato fino al 30 giugno 2004 lo stato di emergenza in ordine alla
situazione  determinatasi  a seguito degli ingenti danni causati alla
sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi